Descrizione
Ordinanza Comune di Panettieri
COMUNE DI PANETTIERI
Provincia di Cosenza
Il Sindaco
Ø PREMESSO che la scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose che, a partire dall'autunno 2021 ad oggi, ha interessato il territorio regionale ha comportato deflussi molto ridotti nei reticoli idrografici superficiali e con l'estate ormai sopraggiunta sta rapidamente generando delle condizioni di carattere emergenziale;
Ø CONSIDERATO che tale circostanza è aggravata dal fatto che il nostro comune è sotteso allo schema dell'acquedotto Savuto il quale, non ha in assoluto alcuna capacità di regolazione e/o maggiore emungimento mancando quindi totalmente la capacità di regolazione tipicamente offerta dalle dighe e dai relativi invasi;
Ø RILEVATO che la severa condizione di siccità già in atto sta generando una drastica diminuzione degli apporti sorgentizi cui si sommerà, entro breve, una rilevante diminuzione della producibilità delle falde entro cui emungono i pozzi ad oggi operativi;
Ø CONSIDERATO che negli ultimi anni, durante la stagione estiva, si è verificato un notevole incremento dei consumi di acqua potabile, dovuto in particolare all'utilizzo della risorsa idrica per l'innaffiamento di orti e giardini;
Ø RILEVATO che l'acqua potabile è un bene prezioso e limitato e che deve prima di tutto soddisfare i fabbisogni per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;
Ø CONSIDERATO che la scarsità di acqua disponibile per uso domestico e per gli edifici in genere, che a volte si riscontra durante le ore diurne del periodo estivo, è da attribuirsi oltre che al caldo anche all'uso improprio di acqua potabile per l'innaffiamento di orti e giardini, all'aumento della popolazione residente dovuto ai flussi turistici o al riempimento di piscine private o vasche;
Ø RAVVISATA quindi la necessità di adottare misure finalizzate a governare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;
Ø VISTA la Comunicazione Prot.n. 73396 del 25/06/2024 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, con la quale si richiama l'attenzione di tutti gli Enti preposti in ordine al corretto utilizzo dell'acqua potabile da parte dei cittadini, affinché siano evitati sprechi ed illegittime utilizzazioni delle risorse idriche;;
Ø CONSIDERATO che sussistono le motivazioni per l'adozione di provvedimento di urgenza al fine di evitare ogni pregiudizio alla salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000;
Ø VISTO l'art. 98 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e la eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;
Ø RITENUTO di dover impedire utilizzi impropri delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici della popolazione;
Ø CONSIDERATA pertanto la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quelli domestici e potabili;
Ø VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti;
Ø VISTI gli art. 50 e 54 del D.lgs. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
Ø VISTO le altre norme in materia;
Ø RILEVATA l'urgente necessita di risolvere il problema;
Ø SENTITI i Responsabili del Servizio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Locale;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate, fino al 30 settembre 2024, agli utenti, è fatto divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di utilizzare l'acqua potabile proveniente dall'acquedotto per scopi diversi da quelli igienici e domestici ed in particolare è vietato utilizzare acqua potabile fornita dal pubblico acquedotto per:
1. Il divieto dell'uso di acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare orti e/o giardini, per riempire vasche e/o piscine, nonché per usi diversi da quelli idropotabili, igienico sanitari e, in generale, di tutti quelli legittimamente indicati nel contratto di fornitura con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
2. Il divieto dell'uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto di approvvigionamento per il lavaggio degli automezzi e dei piazzali (fanno eccezione tutte quelle situazioni per le quali è previsto uno specifico atto ordinatorio o prescrizioni autorizzative atte a ridurre inconvenienti igienico ambientali di altra natura);
3. Il divieto del libero deflusso dell'acqua da fontane private che, pertanto, devono essere dotate di idoneo rubinetto di chiusura che deve rimanere chiuso quando non viene utilizzata l'acqua. È comunque vietato l'utilizzo di acqua idropotabile per scopi puramente ludici;
4. Qualora per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che per inderogabili e improrogabili necessità, si debba far uso dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto, il personale dipendente del Comune o soggetti appositamente incaricati, possono farne strettamente uso per garantire la buona conduzione del bene che in caso contrario potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.
AVVERTE
Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di €uro 25,00 ad un massimo di €uro 500,00 mediante applicazione del pagamento in misura ridotta così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000), così come modificato dalla Legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981.
I CONTROLLI sul rispetto dell'Ordinanza saranno svolti dal Comando Stazione Carabinieri di Bianchi, dall'Agente di Polizia Locale, dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in generale, da tutti gli Agenti accertatori previsti, in collaborazione con gli Uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi/orti/giardini interessati;
LA PRESENTE ORDINANZA viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune e presso tutte le attività commerciali;
INCARICA il Comando Stazione Carabinieri di Bianchi, l'Agente di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonche' di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori;
DISPONE
che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente ed affissione alle bacheche comunali;
la trasmissione della presente ordinanza a:
- Prefettura di Cosenza;
- Comando Stazione Carabinieri – Bianchi;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Polizia Locale.
INFORMA
AVVERSO alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.
Dalla Residenza Municipale, Il 26 Giugno 2024.