ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO
VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;
VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;
VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;
VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 05/05/2021 del Comune di PANETTIERI avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 04/12/2020): contributi una tantum a fondo perduto per piccole e micro imprese artigiane e commerciali – Nomina del Responsabile del procedimento”;
Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese ubicate nel Comune di PANETTIERI (CS) anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato. L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento.
ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA
L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari ad €uro 16.132,00, a valere sulla quota della prima annualità (Anno 2020) di cui al D.P.C.M. sopra citato.
ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI
1.I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:
- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di PANETTIERI (CS);
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- ai sensi della vigente normativa si definisce:
Piccola Impresa
È una Piccola Impresa quella che:
- ha meno di 50 occupati
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10.000.000 €
(entrambi i requisiti devono essere soddisfatti)
Micro Impresa
È una Micro Impresa quella che:
- ha meno di 10 occupati
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2.000.000 €
(entrambi i requisiti devono essere soddisfatti)
ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO
I fondi del presente avviso sono erogati a fondo perduto per spese di gestione (ad esempio spese di affitto per contratti di locazione regolarmente registrati, spese per utenze, spese per materie prime, ecc…).
ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il contributo è concesso nella forma di fondo perduto per le spese di cui all’art. 5, secondo i seguenti criteri:
-
- Per le imprese con perdite superiori al 40% rispetto all'anno precedente € 2.000,00;
- Per le imprese con perdite superiori al 30% rispetto all'anno precedente € 1.000,00;
- Per le imprese con perdite inferiori al 30% rispetto all'anno precedente € 500,00;
- Per le imprese che non hanno subito perdite rispetto all'anno precedente € 300,00;
- Per le imprese che si sono costituite nel 2020 € 400,00.
Per l’assegnazione dei contributi si deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei tributi comunali fino all’anno di competenza 2018.
ARTICOLO 7 – CUMULO
Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l’indicazione del possesso dei requisiti definiti dall’articolo 4, secondo il format Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso.
2. L’istanza deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo comune.panettieri@asmepec.it del Comune di PANETTIERI (CS) oppure tramite Raccomandata A.R. o mano al protocollo dell’Ente dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 25/05/2021;
3. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. Pena l’esclusione, la domanda, redatta in conformità all’Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo dovrà essere corredata da:
- documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all’istante (Allegato B).
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.
ARTICOLO 9 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.
Ricevibilità e ammissibilità
- Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della:
- presentazione entro i termini di scadenza di cui all’articolo 7 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità all’Allegato A e firmata dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza dell’attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all’istante (Allegato B).
Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
Istanze ammissibili
- Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;
- Nel caso le risorse disponibili sono inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il Responsabile del Procedimento provvederà a dare corso ad una procedura valutativa utilizzando i seguenti criteri:
a) 0 PUNTI: attività economiche o artigianali che in base al proprio codice ATECO, non sono state interessate da provvedimenti di chiusura dovuti alla pandemia per tutto il 2020;
b) 10 PUNTI: attività economiche o artigianali che in base al proprio codice ATECO sono state interessate esclusivamente da provvedimenti di chiusura totale o parziale nella 1° fase (DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020);
c) 15 PUNTI: attività economiche o artigianali che in base al proprio codice ATECO sono state interessate da provvedimento di chiusura parziale o totale sia nella 1° che nella 2° fase della pandemia (DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 24 ottobre 2020);
d) max 20 PUNTI da assegnare in base alla riduzione di fatturato del periodo GENNAIO- NOVEMBRE tra il 2019 e il 2020 come di seguito riportato:
RIDUZIONE DAL 76% AL 100 %
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20 PUNTI
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RIDUZIONE DAL 51% AL 75 %
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10 PUNTI
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RIDUZIONE DAL 26% AL 50 %
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5 PUNTI
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RIDUZIONE DALLO 0 % AL 25 %
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1 PUNTO
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Il calcolo per l’individuazione della riduzione del fatturato annuo è così definito:
RIDUZIONE = 100 − (𝐹𝐴𝑇𝑇𝑈𝑅𝐴𝑇𝑂 𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝐷𝑂 𝐺𝐸𝑁𝑁𝐴𝐼𝑂−𝑁𝑂𝑉𝐸𝑀𝐵𝑅𝐸 2020 𝐹𝐴𝑇𝑇𝑈𝑅𝐴𝑇𝑂 𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝐷𝑂 𝐺𝐸𝑁𝑁𝐴𝐼𝑂−𝑁𝑂𝑉𝐸𝑀𝐵𝑅𝐸 2019 𝑥 100)
RIDUZIONE = 100 − (𝐹𝐴𝑇𝑇𝑈𝑅𝐴𝑇𝑂 𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝐷𝑂 𝐺𝐸𝑁𝑁𝐴𝐼𝑂−𝑁𝑂𝑉𝐸𝑀𝐵𝑅𝐸 2020/ 𝐹𝐴𝑇𝑇𝑈𝑅𝐴𝑇𝑂 𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝐷𝑂 𝐺𝐸𝑁𝑁𝐴𝐼𝑂−𝑁𝑂𝑉𝐸𝑀𝐵𝑅𝐸 2019 𝑥 100)
ESEMPIO:
Fatturato del periodo da gennaio a novembre del 2020 pari a € 18.000,00
Fatturato del periodo da gennaio a novembre del 2019 pari a € 80.000,00 Riduzione 78 %* -
Punti assegnati 20
*eventuali approssimazioni sono da effettuarsi per eccesso
Per le sole attività che hanno avviato la propria azienda nel periodo da gennaio a novembre 2019, è consentito fare un confronto parziale tra i fatturati 2019/2020. Ad esempio, per un’attività avviata a maggio 2019, il calcolo della riduzione va eseguito facendo il rapporto tra “FATTURATO PERIODO MAGGIO – NOVEMBRE 2020” e “FATTURATO PERIODO MAGGIO - NOVEMBRE 2019”.
e) 10 PUNTI per le attività economiche per le quali non è possibile effettuare il calcolo della riduzione del fatturato rispetto all’annualità 2019 e che, quindi, hanno avviato l’azienda a partire da dicembre 2019. Tali punti vanno a sommarsi a quelli eventualmente assegnati per quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del presente articolo.
4. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l’elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili.
5. Nel caso le risorse disponibili sono superiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il Responsabile del Procedimento provvederà alla ripartizione proporzionale dell’importo residuo a tutte le imprese la cui istanza risulti ricevibile e ammissibile.
La conclusione dell’attività istruttoria e la valutazione di merito da parte del Comune, deve avvenire entro il termine di 15 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.
ARTICOLO 10 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA
1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell’istruttoria, con appositi provvedimenti approva l’elenco delle domande:
- ammissibili a contributo;
- non ammissibili per carenza di risorse;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sull’albo pretorio comunale On -line e sul sito del Comune al link: http://www.comune.panettieri.cs.it.
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
4. Ai soli beneficiari rientranti tra gli “ammissibili a contributo” è data comunicazione scritta, tramite PEC dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della Legge n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
5. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.
ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione, mediante accredito sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell’approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.
ARTICOLO 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo di cui al successivo Articolo 12;
- comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
ARTICOLO 13 – CONTROLLI E MONITORAGGIO
1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente.
ARTICOLO 14 - REVOCHE
1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d’ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta di restituzione dell’aiuto erogato.
ARTICOLO 15 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO
1. In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di PANETTIERI – Via Risorgimento, 35 – 87050 PANETTIERI (CS);
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.
ARTICOLO 16 - TUTELA DELLA PRIVACY
1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).
ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il titolare del procedimento è il Comune di PANETTIERI (CS);
Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Sig. Salvatore PARROTTA;
Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@comune.panettieri,cs.it
ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI
1. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di PANETTIERI (CS).
ARTICOLO 19 – ALLEGATI
Allegati A e B.