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Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.275 del 4 novembre 2020, sarà in vigore da venerdì 6 novembre a tutto il 3 dicembre 2020, sostituisce integralmente il DPCM 24 ottobre 2020 e prevede la suddivisione del paese in tre aree (rossa, arancione, gialla) a seconda dello scenario di rischio, individuato dal CTS (Comitato tecnico scientifico del Governo) in base a: indice di contagiosità RT, saturazione delle terapie intensive, disponibilità dei posti letto in ospedale, numero di tamponi effettuati, ecc.
Zona gialla (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto)
coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 05:00;
ritorno dell’autocertificazione: uscire di casa dopo le 22 solo per ragioni di lavoro, necessità e salute;
chiusura dei musei e delle mostre;
didattica a distanza al 100% per le scuole superiori; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
chiusura di bar e ristoranti alle 18:00; consentite consegna a domicilio ed asporto;
sospensione dello svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni«a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie.
Zona arancione (Puglia, Sicilia)
vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);
consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering;
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.
Zona rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta)
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza).
chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari;
chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto
sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione;
consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.
Fonte: Omnia del Sindaco